La Cassazione, con ordinanza del 28 gennaio 2021, conferma il suo orientamento, per il quale l’abbandono del tetto coniugale, risolvendosi nella violazione del dovere di coabitazione che grava su entrambi i coniugi, è motivo di pronuncia di separazione con addebito, a meno che l’allontanamento dalla casa familiare non sia motivato dal comportamento dell’altro coniuge, o sia una conseguenza della intollerabilità della convivenza
L’allontanamento dalla casa familiare, prima dall’adozione di un provvedimento giudiziale di separazione, ovvero della sottoscrizione di un accordo di negoziazione assistita, è un passo che va attentamente vagliato, potendo avere delle conseguenze giuridiche molto rilevanti nel procedimento di separazione.
L’art. 143 Cod. Civ. sancisce che dal matrimonio, tra i vari doveri, derivi anche quello di coabitazione.
I coniugi, cioè, hanno il dovere della coabitazione e della convivenza.
Ne consegue che, quando uno dei due coniugi, magari a seguito di un litigio, si allontani dalla casa coniugale, anche per un breve periodo di tempo, questo potrebbe essere valutato dal Giudice, in un futuro procedimento di separazione giudiziale, come violazione del dovere di coabitazione, con conseguente addebito della separazione al coniuge che si è allontanato.
L’addebito della separazione ha rilevanti conseguenze.
Il coniuge cui viene addebitata la separazione perde, ove l’avesse, il diritto al mantenimento.
In altri termini, ove il coniuge cui viene addebitata la separazione, fosse anche il coniuge economicamente più debole, lo stesso, a seguito dell’addebito, perderebbe l’assegno di mantenimento, fermo restando, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, il diritto agli alimenti
Si aggiunga, inoltre, che il coniuge, cui viene addebitata la separazione, cessa di essere erede dell’altro coniuge, salvo il diritto all’assegno vitalizio a carico dell’eredità in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura della successione.
Occorre ricordare, infatti, che, sin quando non sopravviene il divorzio, i coniugi rimangono eredi l’uno dell’altro.
Ma quali sono le ragioni per la quale l’abbandono del tetto coniugale può portare ad una pronuncia di addebito della separazione?
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l’allontanamento dalla casa coniugale costituisca violazione del dovere di coabitazione, con conseguente possibile addebito della separazione, quando questo abbandono abbia determinato l’intollerabilità della convivenza, deteriorando il rapporto tra i coniugi.
È, cioè, necessario che l’allontanamento dalla casa familiare sia all’origine della crisi coniugale.
Di contro, quanto uno dei due coniugi si trovi costretto a lasciare la casa coniugale in quanto la convivenza – a causa, ad esempio dei frequenti e violenti litigi – sia divenuta intollerabile, allora la separazione non può essergli addebitata.
L’allontanamento da casa, cioè, non deve essere la causa, ma l’effetto del venir meno della comunione familiare, imputabile al partner che resta.
Se, quindi, ad esempio il coniuge che si allontana lo fa a motivo delle infedeltà dell’altro coniuge, della sua violazione fisica, e/o verbale, e/o psicologia, o a causa delle ormai inconciliabili incompatibilità caratteriali, allo stesso non potrà essere addebita la separazione.
Nel caso in cui i due coniugi si accusano reciprocamente della crisi, spetterà al Giudice, valutare a quale dei due coniugi sia da imputare la frattura, prendendo i provvedimento del caso.
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