Separazione e Divorzio – Assegno di Mantenimento – Il coniuge può accertare direttamente la reale situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’ altro coniuge
Il Consiglio di Stato consente al coniuge di accedere direttamente all’Agenzia delle Entrate per estrarre copia dei documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’altro coniuge, senza attendere l’ordine del giudice.
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020 ha dato risposta positiva alla domanda se il coniuge, in vista della istaurazione del procedimento di separazione e/o divorzio, o nel corso di esso, per esigenze di tutela e difesa, possa estrarre copia dei documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’altro coniuge senza attendere l’ordine del Giudice, accedendo direttamente all’ Agenzia delle Entrate.
Ciò agevola grandemente l’istruttoria di questi procedimenti.
Nei procedimenti di separazione e di divorzio, l’ostacolo più grande, che a volte si incontra per determinare l’importo dell’ assegno di mantenimento, per il coniuge economicamente più debole e per i figli, è, invero, la mancanza di una piena conoscenza della effettiva situazione economica dell’eventuale obbligato; laddove per situazione economica deve intendersi non solo il livello di reddito dell’altro coniuge, ma anche il relativo patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario, soprattutto nei casi in cui il coniuge, possibile obbligato al mantenimento, ometta di depositare in giudizio la documentazione utile a tal fine.
Si aggiunga, poi, come a volte accada che il coniuge più debole opti per una più complessa separazione giudiziale, anziché per una più rapida e snella separazione consensuale, laddove ritenga che l’altro abbia “tesori” nascosti che, ritiene, sarebbero rilevanti, ove divenissero visibili agli occhi del Giudice, ai fini della determinazione di un più cospicuo assegno di mantenimento.
Per cui appare certamente utile, ove si abbiano seri dubbi sulla reale consistenza economica del coniuge dal quale ci si sta separando o divorziando, procedere ad un preventivo accertamento del relativo reale stato delle sostanze, prima di decidere per quale forma di separazione optare.
Ciò anche in considerazione del fatto che il coniuge, che intende occultare eventuali sostanze patrimoniali e/o finanziarie e/o reddituali all’altro – confidando, così, di ottenere la liquidazione di un assegno di mantenimento inferiore al suo reale stato economico – potrebbe giungere a più miti consigli, ove l’altro gli mostrasse di aver acquisito, in ogni caso, la documentazione necessaria da esibire in Tribunale.
La grande novità portata da queste decisioni del Consiglio di Stato risiede nella circostanza che, in precedenza, il coniuge che volesse appurare il reale stato economico/finanziario dell’altro, doveva attendere l’instaurazione del giudizio di separazione o divorzio e confidare che il Giudice, a seguito delle sue difese, circa la non completezza della documentazione fornita dall’altro, ritenesse di esercitare d’ufficio i relativi poteri istruttori, come previsto dagli artt. 210 e ss Cond. Proc. Civ.
A seguito di queste decisioni, invece, il coniuge, senza attendere la decisione del Giudice e ben prima di intraprendere il procedimento giudiziale, può avere accesso diretto ai documenti nell’anagrafe tributaria, che possono essere qualificati come documenti amministrativi a tutti gli effetti e come tali accessibili in base agli arrt. 22 e ss. della legge 241/1990.
Tra i documenti, ai quali sarà possibile accedere ed estrarne copia, rientrano: le dichiarazione dei redditi e le certificazioni reddituali, i contratti di locazione immobiliare a terzi, gli atti, i dati e le informazioni contenute nell’archivio dell’anagrafe tributaria, nonché le comunicazione provenienti dagli operatori finanziari.
Si rileva come la domanda di accesso dovrà essere debitamente motivata, in ordine alle ragioni dell’accesso, dovrà, cioè, esplicitarsi che la persona su cui si chiede di acquisire la richiesta documentazione sia il coniuge, dal quale ci si sta separando o divorziando e che la richiesta documentazione abbia finalità difensive all’interno dell’istaurato o istaurando processo di separazione o di divorzio.
Al fine di evitare rigetti della domanda, potrebbe essere opportuno che la stessa venisse redatta con l’ausilio del medesimo avvocato che si occuperà dell’assistenza stragiudiziale o giudiziale della separazione o divorzio.
fac_simile_domanda_accesso_atti (tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate)
assegno di mantenimento coniuge senza reddito