E’ possibile conservare il diritto all’assegno di mantenimento ottenuto in sede di divorzio, nel caso in cui il coniuge, che ne avrebbe diritto, instaura una convivenza more uxorio? La cassazione risponde…dipende.
Con una recentissima sentenza del 4 marzo 2021, la Corte di Cassazione conferma il suo orientamento circa la conservazione del diritto all’assegno di mantenimento del coniuge che ha una convivenza stabile con un’altra persona, solo nell’ipotesi in cui questi dimostri che, malgrado la convivenza, i propri redditi rimangano, in ogni caso, inadeguati, non determinando questa convivenza un miglioramento della proprie condizioni economiche (Cassazione 6051_2021.pdf.)
Diversamente, nell’ipotesi in cui la convivenza presenti il carattere della stabilità e della continuità, al punto da potersi dire creato un nuovo nucleo familiare, nell’interesse del quale i conviventi mettono in comune le rispettive risorse economiche, allora deve ritenersi che il convivente perda il diritto all’assegno, venendo in tal caso meno ogni solidarietà economica tra i due ex coniugi.
È importante notate come il diritto al mantenimento dell’assegno, pur in presenza di una nuova convivenza, si atteggi diversamente a seconda se si sia in fase di separazione, piuttosto che di divorzio, permanendo, tendenzialmente, questo diritto in fase di separazione, dal momento che, a differenza che nel divorzio, il coniuge economicamente più debole ha diritto alla conservazione di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
La separazione, infatti, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, risultando sospesi unicamente gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza, coabitazione.
Poiché, quindi, la separazione instaura un regime che tende a conservare gli effetti di un matrimonio ancora in vita, può dirsi che l’assegno di mantenimento continui ad essere dovuto in ragione della continuità dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, pur in presenza di una nuova convivenza.
Infatti, la convivenza instaurata in questa fase delicata e temporanea della vita, non necessariamente sfocia in un novo progetto di vita, tale da far nascere tra i nuovi conviventi obblighi di reciproca assistenza morale e materiale.
In ogni caso, tutte le volte in cui il coniuge, che si oppone all’attribuzione dell’assegno, sia in grado di dimostrare che con detta convivenza l’altro coniuge abbia inteso mettere definitamente fine all’originario progetto di vita matrimoniale, dandone vita ad uno nuovo, allora ciò potrebbe determinare con elevata probabilità la cessazione o, quanto meno, l’interruzione dell’obbligo di mantenimento.
Infatti, a differenza che nel passato, la convivenza, ai fini del mantenimento da parte dell’altro coniuge, non è più “neutra”, incidendo direttamente sulla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell’assegno eventualmente riconosciuto.
Ove, però, il coniuge economicamente più debole sia in grado di dimostrare che la nuova convivenza, (soprattutto con riferimento al tenore di vita e ai redditi dell’ altro convivente) non abbia determinato un miglioramento delle proprie condizioni economiche e che dalla stessa, quindi, non vengano tratti benefici economici concreti, lo stesso potrà allora, conservare il diritto a percepire un assegno di mantenimento. (Cassazione_16982_2018.pdf)